(Integrazioni all'articolo 9 della l.r. 31/1994)
1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 31/1994 è aggiunto il seguente
articolo:
"Art. 9 bis (Offerta del servizio di alloggio e prima colazione,
camera e colazione - Bed and Breakfast)
1. Per valorizzare nuove forme di offerta turistica finalizzate
all'accoglienza e all'ospitalità dei turisti in ambiente familiare,
coloro i quali offrono il servizio di alloggio e prima colazione con
carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono
tenuti a richiedere al Comune l'autorizzazione amministrativa prevista
all'articolo 13, ma devono, comunque, inoltrare al Comune competente
per territorio denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, comunicando il periodo di non attività.
2. I locali da destinare all'attività di cui al comma 1 debbono
possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso
abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti
tecnici, strutturali e funzionali minimi così come indicati
nell'allegata tabella A. I requisiti sono modificati o integrati con
deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione
consiliare.
3. L'attività di cui al comma 1, può essere esercitata in non più di
tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata
ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta
giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale
organizzazione familiare.
4. Il Comune provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della
verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività. Redige apposito
elenco dandone comunicazione alla Provincia, alla Regione e alla APTR.
5. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono
assicurare il servizio di prima colazione utilizzando almeno il 70 per
cento dei prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o
acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione.
6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1, sono obbligati
a denunciare, mediante trasmissione di apposito modello regionale
fornito dal Comune, l'arrivo e la presenza di ciascun ospite, oltre
che all'autorità di pubblica sicurezza, anche all'ufficio di
informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 20 della
l.r. 6 agosto 1997, n. 53 competente per territorio, entro il giorno
10 del mese successivo. Sono altresì obbligati a presentare, entro il
1° ottobre di ogni anno, al Comune competente per territorio, i prezzi
praticati ed il periodo dell'attività esercitata nell'anno successivo.
7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio
di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta,
per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel
medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di
residenza nel comune in cui viene svolta l'attività purché i locali
siano ubicati a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione
in cui si dimora.
8. L'esercizio dell'attività di "Bed and Breakfast" non necessita di
iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il
commercio.".
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14 luglio 1997, n. 41)
1. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 41/1997 è sostituito dal
seguente:
"5. L'apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da
parte di agenzie con sede principale in altre regioni, deve essere
comunicata al Comune nel cui territorio si intendono ubicare i
relativi locali, indicando:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggi principale e gli estremi
del provvedimento di autorizzazione;
b) l'ubicazione dei locali di esercizio;
c) le generalità del titolare e, se trattasi di società, la sua esatta
denominazione e ragione sociale, nonché le generalità del legale
rappresentante della stessa;
d) le generalità del direttore tecnico dell'agenzia principale e del
responsabile o referente della filiale, succursale o punto
informativo;
e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella regione in
cui ha sede l'agenzia principale nonché, qualora tale importo fosse
inferiore a quello stabilito dal comma 1 dell'articolo 14, gli estremi
della fidejussione in favore del Comune nel cui territorio viene
aperta la filiale o succursale, di importo pari alla differenza tra i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 14,
determinati sulla base delle caratteristiche dell'agenzia e l'importo
del deposito cauzionale già versato.".