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Giovedì, 12/09/2024
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Come aprire un B&B in Trentino Alto Adige,Legge Bed and Breakfast Trentino Alto Adige

 

Con la modifica della Legge regionale 7, del 2002, i gestori delle strutture denominate "bed and breakfast" potranno direttamente somministrare alimenti prodotti e/o preparati dai gestori delle strutture ricettive stesse, rispettando i principi e la regolamentazione normativa dedicata.

Modificazioni alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23
(Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere)

"Art. 23 ter Esercizio dell'attività "bed and breakfast"

L'esercizio dell'attività "bed and breakfast" è consentito previa presentazione al comune territorialmente competente di una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Ogni variazione dei requisiti dichiarati e la cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata al Comune.
I prezzi massimi richiesti per i servizi di ospitalità offerti devono essere comunicati alle aziende di promozione turistica entro il 30 ottobre di ogni anno. In mancanza della predetta comunicazione sono applicati i prezzi risultanti dall'ultima comunicazione effettuata."

Dopo l'articolo 41 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 è inserito il seguente:

"Art. 41 bis Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti l'attività "bed and breakfast"

Chiunque esercita l'attività "bed and breakfast" senza aver presentato al comune la denuncia di inizio attività di cui all'articolo 23 ter, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 350.000 a lire 1.050.000 .
La mancata comunicazione della variazione dei requisiti dichiarati ovvero la cessazione dell'attività dì cui all'articolo 23 ter, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000 .
L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli individuati nella denuncia di inizio attività, ovvero in numero superiore a quanto denunciato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000 .
La mancata comunicazione dei prezzi massimi all'avvio dell'attività o l'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 750.000 per ciascuna violazione.
Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva".

Fonte Gazzetta Ufficiale

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