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Come aprire un B&B in Umbria,Legge Bed and Breakfast Umbria

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2001, n. 2.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme

stilla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. l.

(Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)

1.

Il comma uno, dell'articolo cinque della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, è così

modificato: dopo le parole "per una permanenza" sono soppresse le parole "minima

di sette giorni e".

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 14 Marzo 1994, n. 8)

1.

L'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, N. 8 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12. (Ostelli per la gioventù)

1.

Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e

pernottamento di studenti e giovani di norma di età non superiore ai 30 anni, e,

comunque, di persone fisiche aderenti ad associazioni giovanili legalmente

riconosciute e degli accompagnatori dei gruppi, gestiti in genere da enti pubblici,

associazioni, enti religiosi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il

conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive".

Art. 3.

(Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)

1.

Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 sono

soppresse le parole: "per un periodo non inferiore a 7 giorni".

2.

Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è abrogato.

3.

Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è abrogato.

Art. 4.

(Integrazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)

1.

Dopo l'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è aggiunto il seguente

articolo:

<<Art. 16/bis (Servizio di alloggio e prima colazione "Bed and Breakfast")

1.

Costituisce servizio di alloggio e prima colazione "Bed And Breakfast" l'attività a

conduzione familiare esercitata in modo saltuario e senza carattere di

imprenditorialità all'interno dell'abitazione. Il servizio di prima colazione deve essere

assicurato utilizzando prodotti tipici della zona confezionati, senza manipolazione.

2.

L'attività può essere svolta in non più di n. 3 camere per un massimo di n. 8 posti

letto, compresi n. 2 posti letto per bambini al di sotto dei 12 anni. Ogni camera non

può avere più di n. 3 posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una

stanza dovranno essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa.

Tutte le camere devono possedere almeno una finestra.

3.

L'esercizio di attività di "Bed and Breakfast" non costituisce cambio di destinazione

d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari o i possessori delle unità abitative

l'obbligo di dimora nelle medesime.

4.

Il soggiorno degli ospiti non può superare i 30 giorni consecutivi.

5.

L'attività può essere svolta previa denuncia di inizio di attività mediante

autocertificazione che attesti i requisiti posseduti compresi quelli igienico-sanitari

previsti per legge.

Il Comune di residenza effettua il controllo attestante l'esistenza dei requisiti, ivi

compresi quelli indicati all'allegato "A" della presente legge. Nell'autocertificazione

deve essere specificato un periodo di inattività pari a 60 giorni anche non

consecutivi, ridotti a 30 giorni in Comuni sprovvisti di strutture ricettive.

Le Province istituiscono un Albo ufficiale che censisca le famiglie che svolgono

l'attività saltuaria di "Bed and Breakfast" dal quale desumere informazioni al solo

scopo statistico.

E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di "Bed and Breakfast" di comunicare al

Comune competente in tempo reale il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione

statistica e alla Regione i prezzi minimi e massimi applicati con specifica delle

stagionalità, nonché il periodo di apertura e chiusura dell'attività. L'esercizio

dell'attività non necessita di iscrizione al Registro imprese turistiche.

6.

L'Albo ufficiale dei "Bed and Breakfast" è pubblicato annualmente nel Bollettino

Ufficiale della Regione. Possono essere ammesse a contributi iniziative esercitate

in forma associata perla creazione di un marchio che garantisca il possesso dei

parametri di qualità che identifichi il prodotto "Bed and Breakfast Umbria" in modo

omogeneo e visibile.

Il marchio è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione deve essere

affisso, a spese degli interessati, all'esterno delle sedi di esercizio delle attività".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della

Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 15 gennaio 2001

ALLEGATO <<A>>

Integrativo dell' allegato <<C>> alla legge regionale 1 marzo 1994, n.8.

C3 (Requisiti minimi obbligatori per l'esercizio dell'attivita' di "Bed and Breakfast")

1.

Buono stato di conservazione e manutenzione dell' immobile;

2.

Arredamento funzionale, di buona fattura e in armonia con lo stile dell' abitazione e

del luogo;

3.

Letto per persona;

4.

Comodino per letto con lampada;

5.

Tavolo;

6.

Sedia per letto;

7.

Armadio;

8.

Specchio con presa corrente;

9.

Cestino rifiuti;

10.

Bagno completo con acqua calda e fredda, dotato di lavabo; water, vasca da bagno

o doccia, specchio con presa corrente, armadio, chiamata di allarme in tutti i servizi

igienici;

11.

Riscaldamento;

12.

Fornitura costante di energia elettrica;

Fonte Gazzetta Ufficiale

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