LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2001, n. 2.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme
stilla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. l.
(Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)
1.
Il comma uno, dell'articolo cinque della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, è così
modificato: dopo le parole "per una permanenza" sono soppresse le parole "minima
di sette giorni e".
Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 14 Marzo 1994, n. 8)
1.
L'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, N. 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12. (Ostelli per la gioventù)
1.
Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e
pernottamento di studenti e giovani di norma di età non superiore ai 30 anni, e,
comunque, di persone fisiche aderenti ad associazioni giovanili legalmente
riconosciute e degli accompagnatori dei gruppi, gestiti in genere da enti pubblici,
associazioni, enti religiosi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive".
Art. 3.
(Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)
1.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 sono
soppresse le parole: "per un periodo non inferiore a 7 giorni".
2.
Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è abrogato.
3.
Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è abrogato.
Art. 4.
(Integrazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)
1.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è aggiunto il seguente
articolo:
<<Art. 16/bis (Servizio di alloggio e prima colazione "Bed and Breakfast")
1.
Costituisce servizio di alloggio e prima colazione "Bed And Breakfast" l'attività a
conduzione familiare esercitata in modo saltuario e senza carattere di
imprenditorialità all'interno dell'abitazione. Il servizio di prima colazione deve essere
assicurato utilizzando prodotti tipici della zona confezionati, senza manipolazione.
2.
L'attività può essere svolta in non più di n. 3 camere per un massimo di n. 8 posti
letto, compresi n. 2 posti letto per bambini al di sotto dei 12 anni. Ogni camera non
può avere più di n. 3 posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una
stanza dovranno essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa.
Tutte le camere devono possedere almeno una finestra.
3.
L'esercizio di attività di "Bed and Breakfast" non costituisce cambio di destinazione
d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari o i possessori delle unità abitative
l'obbligo di dimora nelle medesime.
4.
Il soggiorno degli ospiti non può superare i 30 giorni consecutivi.
5.
L'attività può essere svolta previa denuncia di inizio di attività mediante
autocertificazione che attesti i requisiti posseduti compresi quelli igienico-sanitari
previsti per legge.
Il Comune di residenza effettua il controllo attestante l'esistenza dei requisiti, ivi
compresi quelli indicati all'allegato "A" della presente legge. Nell'autocertificazione
deve essere specificato un periodo di inattività pari a 60 giorni anche non
consecutivi, ridotti a 30 giorni in Comuni sprovvisti di strutture ricettive.
Le Province istituiscono un Albo ufficiale che censisca le famiglie che svolgono
l'attività saltuaria di "Bed and Breakfast" dal quale desumere informazioni al solo
scopo statistico.
E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di "Bed and Breakfast" di comunicare al
Comune competente in tempo reale il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione
statistica e alla Regione i prezzi minimi e massimi applicati con specifica delle
stagionalità, nonché il periodo di apertura e chiusura dell'attività. L'esercizio
dell'attività non necessita di iscrizione al Registro imprese turistiche.
6.
L'Albo ufficiale dei "Bed and Breakfast" è pubblicato annualmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Possono essere ammesse a contributi iniziative esercitate
in forma associata perla creazione di un marchio che garantisca il possesso dei
parametri di qualità che identifichi il prodotto "Bed and Breakfast Umbria" in modo
omogeneo e visibile.
Il marchio è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione deve essere
affisso, a spese degli interessati, all'esterno delle sedi di esercizio delle attività".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione dell'Umbria.
Data a Perugia, addì 15 gennaio 2001
ALLEGATO <<A>>
Integrativo dell' allegato <<C>> alla legge regionale 1 marzo 1994, n.8.
C3 (Requisiti minimi obbligatori per l'esercizio dell'attivita' di "Bed and Breakfast")
1.
Buono stato di conservazione e manutenzione dell' immobile;
2.
Arredamento funzionale, di buona fattura e in armonia con lo stile dell' abitazione e
del luogo;
3.
Letto per persona;
4.
Comodino per letto con lampada;
5.
Tavolo;
6.
Sedia per letto;
7.
Armadio;
8.
Specchio con presa corrente;
9.
Cestino rifiuti;
10.
Bagno completo con acqua calda e fredda, dotato di lavabo; water, vasca da bagno
o doccia, specchio con presa corrente, armadio, chiamata di allarme in tutti i servizi
igienici;
11.
Riscaldamento;
12.
Fornitura costante di energia elettrica;
Fonte Gazzetta Ufficiale
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