Legge regionale 4 agosto 2000, n. 23.
Modificazioni della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11
(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).
Art. 1 (Modificazione dell’articolo 1) 1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è inserita la seguente: «ebis) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner);».
Art. 2 (Inserimento del capo VIbis) 1. Dopo il capo VI della l.r. 11/1996, è inserito il seguente: «CAPO VIBIS STRUTTURE RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE (BED & BREAKFAST – CHAMBRE ET PETIT DÉJEUNER)
Art. 16bis (Definizioni e caratteristiche) l. Sono strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner) quelle condotte da privati che, utilizzando parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere ed una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei posti letto, forniscono un servizio di alloggio e di prima colazione, in modo saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.
2. L’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeu-ner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione senza alcuna manipolazione.
3576 3. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel comune in cui viene svolta l’attività, oppure in locali ubicati a non più di cinquanta metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.
4. Gli esercenti l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner garantiscono, compresi nel prezzo, i seguenti servizi minimi di ospitalità: a) pulizia quotidiana dei locali; b) fornitura e sostituzione della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana; c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento.
Art. 16ter (Requisiti tecnici) 1. I locali destinati all’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per l’uso abitativo. 2. Qualora l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner sia svolta in più di due stanze, l’abitazione deve essere dotata di almeno due locali destinati ai servizi igienici e l’accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve avvenire comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Art. 16quater (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività)
1. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner è subordinato alla presentazione di una denuncia di inizio di attività, presentata dall’interessato al Comune del luogo ove è sita l’abitazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).
2. Nella denuncia di cui al comma 1 sono indicati: 3. a) le generalità e l’indirizzo di chi intende svolgere l’attività; b) il possesso dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari di cui all’articolo 16ter, comma 1, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti; c) la descrizione, corredata di eventuale documentazione fotografica, dell’arredo e degli eventuali servizi complementari offerti; d) il periodo di esercizio dell’attività; e) l’insussistenza delle condizioni previste dall’articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3. Entro sessanta giorni dalla denuncia di cui al comma l, il Comune effettua apposito sopralluogo diretto a verificare l’idoneità dell’abitazione all’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner; gli esiti del sopralluogo sono comunicati all’Assessorato regionale competente in materia di turismo e all’Azienda di promozione turistica competente per territorio.
4. Ogni variazione alle indicazioni contenute nella denuncia di cui al comma 1 è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune, che provvede con le modalità di cui al comma 3.
5. Gli esercenti l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner non sono tenuti all’iscrizione nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall’articolo 5, comma secondo, della l. 217/1983. Art. 16quinquies (Norma di rinvio) 1.
All’attività di bed & breakfast si applicano le norme comuni di cui alcapo VIII, limitatamente agli articoli 23, commi 2 e 3, 24, 26, 27 e 29. 2. Chiunque svolga l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner senza aver presentato la denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 16quater, comma 1, o non provveda ad effettuare nel termine di cui all’articolo 16quater, comma 4, le successive comunicazioni di variazione, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 28, comma 1. Si applicano altresì le sanzioni amministrative di cui all’articolo 28, commi 2, 3, 4, 5 e 6.». Art. 3 (Inserimento dell’articolo 25bis) 1.
1. L’Assessorato regionale competente in materia di turismo, le Aziende di promozione turistica e le pro-loco competenti per territorio possono predisporre e rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta e a titolo gratuito, opuscoli, cataloghi informativi o altro materiale promozionale relativi alle strutture ricettive di cui all’articolo 1, nonché agli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all’articolo 25.». Art. 4 (Modificazione dell’articolo 28) 1. Al comma 5 dell’articolo 28 della l.r. 11/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o disporre il divieto di prosecuzione dell’attività».
Art. 5 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta. Aosta, 4 agosto 2000. Il Presidente VIÉRIN LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 84 – di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1650 del 27.05.2000); – presentato al Consiglio regionale in data 02.06.2000; – assegnato alla 4a Commissione consiliare permanente in data 05.06.2000; – esaminato dalla 4a Commissione consiliare permanente, con parere in data 14.06.2000 e relazione del Consigliere CUC; – approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13.07.2000, con deliberazione n. 1461/XI; – trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d’Aosta in data 19.07.2000; – vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d’Aosta in data 31.07.2000.
Fonte Gazzetta Ufficiale
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