LEGGE REGIONALE 05/07/1999, N. 017
Disposizioni in materia di turismo itinerante
e regolamentazione dei Bed and Breakfast
CAPO I Disposizioni in materia di turismo itinerante
Art. 1 (Finalita')
1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite individuate dai Comuni singoli o associati a supporto del turismo itinerante.
Art. 2 (Aree di sosta)
1. Le aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono dotate almeno di:
pozzetto di scarico autopulente;
erogatore di acqua potabile;
adeguato sistema di illuminazione;
contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
toponomastica della citta' contenente le informazioni turistiche aggiornate redatte nelle lingue locali ed in altre lingue.
2. La localizzazione delle aree, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, deve tener conto della vicinanza dai mezzi pubblici di trasporto alternativo, del collegamento con piste ciclabili, della vicinanza con esercizi commerciali, ricreativi e culturali, di eventuali offerte turistiche.
3. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile, dotata di pavimentazione permeabile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.
4. Della dislocazione e dei servizi forniti dall'area attrezzata deve essere data, a cura del Comune o dei Comuni associati, tempestiva comunicazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma l e' permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
Art. 3 (Affidamento della gestione delle aree)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni della gestione stessa. Le tariffe, mediante il loro bilanciamento, devono stimolare il prolungamento della stagione turistica.
2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi alle Aziende di promozione turistica o ai Comuni competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.
Art. 4 (Contributi)
1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, dando priorita' a quelli il cui territorio ricade nelle aree dell'obiettivo 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, cosi' come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorita' al fine di realizzare una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale.
2. La Regione concede altresi' contributi ai Comuni, singoli o associati, che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta gia' esistenti sul loro territorio, fornendole almeno delle dotazioni indicate all'articolo 2.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, e fino al limite massimo di cinquanta milioni per singolo intervento.
4. Per le aree realizzate da Comuni associati il limite massimo del contributo viene elevato a settanta milioni.
Art. 5 (Presentazione delle domande)
1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
copia della deliberazione dell'intervento;
progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi. L'erogazione dei contributi e' disposta dal Dirigente del servizio competente entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa.
CAPO II Regolamentazione dei Bed and Breakfast
Art. 6 (Integrazione alla legge regionale 17/1997 in materia di Bed and Breakfast)
1. Al Capo VI della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, dopo l'articolo 29, e' aggiunto il seguente:
" Art. 29 bis (Esercizio saltuario dei servizi di alloggio e prima colazione - Bed and Breakfast)
1. Coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non piu' di tre camere e con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 27.
2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi e' alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcuna manipolazione.
3. Coloro che intendono esercitare questa attivita' devono comunicare preventivamente e annualmente al Comune competente per territorio l'avvio della attivita' sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
4. I soggetti che rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 accedono alle facilitazioni di carattere amministrativo-fiscale previste da norme statali ed atti ad esse correlati. ".
Art. 7 (Pubblicita' e attuazione dell'attivita' di Bed and Breakfast)
1. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito albo degli operatori nell'attivita' dei " Bed and Breakfast ".
2. Nell'ambito del regolamento di cui al comma 1, i Comuni possono limitare a due il numero massimo di camere offerte in servizio di alloggio e prima colazione da uno stesso operatore.
3. L'albo di cui al comma 1 e' trasmesso periodicamente, e comunque almeno tre volte all'anno, alle Aziende di promozione turistica competenti per territorio.
4. La Regione trasmette ai Comuni, allo scopo di agevolare al massimo l'adempimento della comunicazione di inizio esercizio dell'attivita', idonea modulistica predisposta per tale segnalazione.
5. I Comuni, successivamente alla segnalazione di cui al comma 4, effettuano apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita', allo scopo di iscrivere il richiedente nell'albo di cui al presente articolo.
6. I Comuni pubblicizzano l'elenco degli operatori " Bed and Breakfast " in apposite bacheche nei pressi del municipio o in altri luoghi di pubblico passaggio.
7. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 conferisce agli iscritti la facolta' di esporre, all'esterno dell'immobile ove viene svolto il servizio di Bed and Breakfast, idonea pubblicita' identificativa.
Art. 8 (Marchio identificativo dell'attivita' di Bed and Breakfast)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, e' autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei " Bed and Breakfast " in Friuli-Venezia Giulia.
2. Il marchio e' trasmesso ai Comuni che lo mettono a disposizione degli operatori iscritti all'albo dei " Bed and Breakfast ", e puo' essere affisso, a spese degli interessati, all'esterno delle sedi di esercizio dell'attivita'.
Art. 9 (Sanzioni relative all'irregolare esercizio di attivita' di Bed and Breakfast)
1. La pubblicizzazione di " Bed and Breakfast " in mancanza dell'iscrizione all'albo comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
2. Qualora la pubblicizzazione irregolare esponga anche il marchio di cui all'articolo 8 la sanzione e' raddoppiata.
3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero in misura maggiore a quanto consentito, comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200.000 a lire 1.000.000 e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi locali o statali. In caso di recidiva l'operatore e' anche cancellato per un anno dall'albo di cui al comma 1 dell'articolo 7.
Come aprire un B&B in Friuli, Legge Bed and Breakfast Friuli